1. All'articolo 270 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono trasmessi all'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. La documentazione contenuta nell'archivio riservato previsto dall'articolo